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SOMMARIO

Entro il 31 dicembre 2013, si può usufruire delle detrazioni fiscali, fino a un massimo di 5.164,75 euro. Limite ultimo anche per effettuare versamenti aggiuntivi, come propongono le compagnie assicurative, allo scopo di ottenere benefici fiscali maggiori. Ad esempio, un versamento di 1.000 euro tassato con aliquota del 23% permette una detrazione di 230 euro

Previdenza complementare: ancora pochi giorni per le detrazioni fiscali

Appena due settimane per detrarre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente), fino a un massimo di 5.164,57 euro, uno stratagemma, forse, per incentivare le adesioni alla previdenza complementare.

Per usufruire delle detrazioni, è fondamentale che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento e quindi, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

Le detrazioni, introdotte dal DL 252/2005 (articolo 8 comma 4), sono ammesse a prescindere da chi effettua il versamento, dalla tipologia di reddito prodotta, e, inoltre, sono previste sia che si tratti di contributi volontari sia nel caso in cui essi siano dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Funzionano così: maggiore è l’aliquota fiscale applicata al reddito complessivo, e maggiore sarà il risparmio.
Ad esempio, un lavoratore che versa nella previdenza complementare contributi pari a 1.000 euro ed è tassato con aliquota Irpef del 23%, sosterrà un costo pari a 770 euro, con una detrazione fiscale di 230 euro.
Sempre sulla base di 1.000 euro, il risparmio è invece di 270 euro per chi è tassato con aliquota del 27%, 380 per il 38%, 410 per il 41% e 430 per il 43%.

Per cui se si vuole ottenere il maggior risparmio è necessario, entro le possibilità di ciascuno, puntare alla fascia più alta, effettuando, come propone il Gruppo Assicurativo Poste Vita, per Postaprevidenza Valore un versamento aggiuntivo (entro il 31 dicembre 2013). Sul sito viene riportato l’esempio di un versamento di 1.000 euro che consente, al raggiungimento di 16.000 euro lordi, un risparmio fiscale di 270 euro.

Si ricordano che i quattro scaglioni Irpef su cui si basano le aliquote, si trovano così suddivisi: il primo coinvolge i contribuenti con reddito compreso tra 0 e 15.000 euro, con aliquota del 23%, che, nel caso di reddito massimo per questa fascia, corrisponde a una tassazione di 3.450 euro (sono inclusi quindi lavoratori che percepiscono un reddito di massimo 1.250 euro); nel secondo rientrano i redditi compresi tra i 15.001 e i 28.000 euro, prevedendo un’aliquota del 27%, con tassazione massima di 6.960 euro (lavoratori con reddito mensile di non oltre 2.335 euro); il terzo scaglione si trova compreso tra i 28.001 e i 55.000 euro, con aliquota Irpef al 38%, tassazione massima di 17.220 euro (si trovano inclusi in questa schiera lavoratori con reddito mensile non superiore ai 4.538 euro); il quarto raggruppa i contribuenti con reddito tra i 55.001 e i 75.000 euro, con aliquota del 41%, e onere fiscale massimo di 25.420 euro (lavoratori con mensilità di non oltre i 6.250 euro); e, infine, il quinto scaglione include i redditi superiori ai 75.000 euro, con aliquota Irpef pari al 43%, i cui contribuenti dovranno corrispondere 25.450 euro sommati al 43% sul reddito eccedente. Bisogna infatti precisare che dalla seconda fascia in poi, si applica aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito (quindi, ad esempio, nel caso del terzo scaglione si applica l’aliquota al 38% solo per la quota che supera i 28.000 euro, ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%). ---- Rientrano nel calcolo massimo dei 5.164,57 euro, tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, sia individuali che collettive, considerando quindi le quote destinate ai fondi TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente, istituiti ai sensi dell’articolo 2117 dell’articolo civile, e i contributi versati a favore dei famigliari fiscalmente a carico (con reddito complessivo non superiore ai 2.840,51 euro).
Si beneficia delle detrazioni anche in caso di prosecuzione volontaria, dopo l’età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Anche il datore di lavoro può dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato. Per le imprese con meno di 50 addetti l’importo si maggiora al 6%.

Avvantaggiati inoltre quei lavoratori con prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007 (comma 6 dell’articolo 8), ovvero quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del Decreto, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, con un importo annuale massimo deducibile, (a partire dal 6° anno dall’iscrizione) pari a 7.746,86 euro, ovvero ben 2.582,29 euro in più rispetto agli altri contribuenti.

Come detto precedentemente è presente la possibilità, ma bisogna verificare se la propria assicurazione lo permette, di effettuare un versamento aggiuntivo sui propri piani di previdenza complementare, per poter beneficiare di una detrazione fiscale più alta.

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