SOMMARIO
Un documento pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanza lascia intendere che il tetto al 4% per i mutui a tasso variabile si riferisca al tasso finito, comprensivo dello spread. Leggi l'articolo sul decreto anti-crisi
Decreto anti-crisi: la relazione tecnica specifica il tetto al 4% lordo
(Reuters) - L'articolo 2 del decreto legge 185
varato dal governo venerdì scorso contro la crisi riguarda il
contributo dello Stato per il 2009 per contenere le rate dei
mutui immobiliari non a tasso fisso stipulati (o eventuali
surroghe) entro il 31 ottobre 2008 e stabilisce che i nuovi
mutui devono avere come riferimento il tasso Bce.
Per quel che riguarda l'entità del contributo dello Stato
esiste una distonia fra il testo del decreto e la relazione
tecnica. Il testo infatti parrebbe fare riferimento ad un
intervento dello Stato sulle rate 2009 per la parte che eccede
un tasso netto del 4% (il testo dice "senza spread, spese varie
o altro tipo di maggiorazione"). La relazione tecnica, invece,
nel calcolare il costo del provvedimento per lo Stato calcola la
differenza sul lordo.
In corso di conversione del decreto il legislatore dovrà
dunque chiarire l'interpretazione autentica.
Ecco i due testi integrali.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO 185 DEL 29 NOVEMBRE 2008
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili
2009 non possono superare il 4% grazie all'accollo da parte dello
Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di
base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio Bce.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui
a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è
calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread,
spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso
contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale
criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9,
sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il
comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con
effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire
dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un
saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del
2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario,
delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti
dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è
assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche
per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a
carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio
dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale
adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del
presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla
clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto
dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti
la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile
indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per
le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute
a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali
contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla
Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e
delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca
d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
145 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
IL TESTO DELLA RELAZIONE TECNICA ALL'ARTICOLO 2
In base a dati della Banca d'Italia, lo stock complessivo
dei mutui a tasso non fisso, a settembre 2008 ammontava a circa
168 miliardi di euro. In base a dati di provenienza Abi, la
quota dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della prima casa sul totale dei mutui a tasso
non fisso è pari a circa il 60% (100 miliardi circa).
Lo spread contrattuale medio sui mutui a tasso variabile è
pari a circa 110 punti base, nella quasi totalità dei casi
applicato al tasso Euribor. Alle condizioni di mercato del 26
novembre 2008, il tasso per il calcolo della rata è in media
compreso tra 4,5% e 5,1% a seconda della scadenza del tasso
Euribor (1, 3 o 6 mesi) considerata nel contratto del mutuo.
Se tali condizioni di mercato perdurassero per l'intero
2009, e prendendo come riferimento medio il tasso Euribor a 3
mesi (3,901% al 26 novembre 2008), il più comunemente
utilizzato, il costo massimo della misura sarebbe pari a circa 1
miliardo [(Euribor 3M+110pb-4%)x100 miliardi].
In realtà è prevista una significativa riduzione dei tassi
di interesse nel corso del 2009. Il consensus di mercato al 25
novembre prevede il seguente andamento dei tassi nel corso del
2009:
1Trim09E 2Trim09E 3Trim09E 4Trim09E 2009EBce 2,25% 2,00% 2,00% 2,00% 2,06%
Euribor 3M 3,12% 2,81% 2,60% 2,54% 2,77%
Spread Euribor 3M/Bce 0,87% 0,81% 0,60% 0,54% 0,70%
In base a tali previsioni, il costo massimo della misura
sarebbe pari a 55 milioni di euro (0,22% di 100 miliardi, per 3
mesi). Occorre tuttavia tenere conto dei ritardi
nell'adeguamento degli importi delle rate di mutuo connessi alle
condizioni contrattuali. Ipotizzando un ritardo di 3 mesi (e
quindi tenendo conto del tasso Euribor 3M medio atteso
dell'ultimo trimestre 2008), il costo massimo della misura
sarebbe a circa 350 milioni. Ipotizzando un ritardo di due mesi
(e quindi tenendo conto del tasso Euribor 3M medio atteso
dell'ultimo bimestre 2008), il costo massimo della misura
sarebbe pari a circa 250 milioni.